Informativa agli operatori del settore alimentare ai fini della prevenzione del pericolo Acrilammide
L’11 Aprile del 2018 è entrato in vigore il Regolamento CE/UE 2158/2017 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (*), introducendo nuovi obblighi in materia di Sicurezza Alimentare per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.
L’acrilammide è un contaminante chimico e, in quanto tale, costituisce un pericolo per la salute pubblica.
L’acrilammide è una sostanza riconosciuta come genotossica e cancerogena, che si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti. La sostanza si può riscontrare quindi in alimenti che sono stati sottoposti a trattamenti termici ad alte temperature (> 120°C).
I prodotti alimentari in questione sono:
- patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate
fresche; - patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
- pane;
- cerali per la prima colazione;
- prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
- caffè:
- caffè torrefatto
- caffè (solubile) istantaneo;
- succedanei del caffè;
- alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
Il Reg. CE/UE 2158/2017 richiede agli OSA di integrare il proprio piano HACCP avviando nuove misure operative atte a ridurre il tenore di acrilammide negli alimenti prodotti nella propria azienda.La disciplina è rivolta anche alla “vendita al dettaglio” e quindi ad esercizi pubblici compreso ad esempio il caso di esercenti che preparano panini eseguendone la “tostatura” per la somministrazione a caldo.
In base alla tipologia di attività è necessario effettuare o meno registrazioni, campionamenti e analisi per dimostrare i risultati delle misure preventive adottate alle Autorità di controllo.
Siamo in attesa dell’emanazione di specifiche linee guida inerenti l’argomento al fine di poter essere un supporto all’adeguamento di quanto descritto.
(*) Il regolamento è scaricabile online:
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