INFORMATIVA SU NUOVA ETICHETTATURA IN VIGORE DAL 1 APRILE 2020
Dal 1 Aprile 2020, in virtù del Reg. (UE) 2018/775 che reca specifiche modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, è diventato obbligatorio inserire in etichetta il luogo di origine o di provenienza dell’ingrediente (o ingredienti) primario, qualora tale luogo NON CORRISPONDA al luogo di origine o di provenienza dell’alimento venduto.
Per ingrediente primario, come spiega la normativa europea, si intende “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.
ATTENZIONE però, si fa presente che tale obbligo vige SOLO nel caso che sulla confezione vi siano diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscano a luoghi geografici.
Ciò a significare che l’obbligo vale solo nel caso in cui la provenienza può trarre in inganno il consumatore (pubblicità ingannevole).
Per esempio un salume dovrà specificare che la carne suina con cui è prodotto proviene dalla Germania o dalla Polonia SOLO se sulla confezione vi sia un riferimento con “segni, simboli” all’italianità del prodotto (tricolore, oppure dicitura ”prodotto italiano”, etc.).
La nuova norma sull’ingrediente primario NON si applica ai prodotti biologici, Dop, Igp e Stg, né a quelli a marchio registrato che, “a parole o con segnali grafici”, indicano di per sé la provenienza del prodotto.
Per semplificare si riporta in brevi linee quanto indicato dal Regolamento d’attuazione Reg. UE 775/18.
L’indicazione della nuova informazione obbligatoria deve essere fornita:
a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
vi) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:
«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
Le modalità di presentazione della nuova informazione obbligatoria sono le seguenti:
l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario deve essere riportata in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), è pari o superiore a 1,2 mm (Art. 13 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 Allegato IV)
se il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento è indicato con parole, l’indicazione dell’origine o provenienza dell’ingrediente primario devono apparire nello stesso campo visivo ed in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento
se il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento NON è indicato con parole, l’indicazione dell’origine o provenienza dell’ingrediente primario deve apparire nello stesso campo visivo
Per concludere si ipotizza che in Italia tale nuova norma faccia decadere l’obbligo di indicare l’origine della materia prima utilizzata per pasta, riso, latte e passata di pomodoro, secondo gli specifici decreti già in vigore da diversi anni. Il Regolamento UE 1169 del 2011 concedeva, infatti, agli Stati membri dell’Unione la possibilità, qualora ci fosse un interesse espresso dai consumatori, di ampliare le indicazioni riportate in etichetta in via sperimentale fino al 1 aprile 2020.
Siamo comunque al corrente che l’Italia ha richiesto, alla Commissione Europea, una proroga fino a dicembre 2021 dei suddetti specifici decreti riguardanti l’origine della materia prima: per tale motivo potete consultare il seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15269